Decreto legislativo - Testo unico del 2001vigente dal 27/04/2001
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1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4 , 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia.
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In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative (1) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per ...
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