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AMBITO
Legge (23)Giurisprudenza (2)
ARGOMENTO
Reati (7)Lavoro e previdenza (2)Diritto (1)Pubblica amministrazione (1)
CONCETTO
Pena (5)Reclusione (5)Pena detentiva (5)Multa (3)
TIPOLOGIA
Codice (15)Decreto legislativo (8)Sentenza (2)Testo unico (1)
ANNO
2021 (1)2020 (1)2008 (1)2003 (7)
Trovati 25 risultati in 6 documenti

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Pubblica amministrazione Lavoro e previdenza
Lavoratore Datore di lavoro Distacco o comando del personale Pubblica amministrazione
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6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all' articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a ...
Lavoro e previdenza
Lavoratore Datore di lavoro Infortunio sul lavoro Distacco o comando del personale
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LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Prevenzione infortuni - Distacco di personale dipendente presso altra impresa - Destinatario obblighi di protezione - Datore di lavoro e beneficiario della prestazione - Criteri di ripartizione – ...
Reati Diritto
Delitti contro la persona Colpa Reato in genere Nesso causale Omicidio colposo Omicidio
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REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Reati colposi omissivi impropri - Interruzione del nesso causale - Causa sopravvenuta sufficiente a determinare l'evento - Teoria cosiddetta del "rischio" - Nozione - Fattispecie. In tema di reati colposi ...
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1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Trovati in questo documento: 7 risultati In questo documento
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L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Codice penale - Art. 40 - Rapporto di causalità (Comma 1)
Codice del 1930 vigente dal 01/07/1931
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Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
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