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AMBITO
Legge (4)
ARGOMENTO
Pubblica amministrazione (1)Procedure (1)Responsabilità civile (1)Immobili e proprietà (1)
CONCETTO
Contratto (1)Beni mobili (1)Diritti reali di garanzia (1)Cartella esattoriale (1)
TIPOLOGIA
Decreto legislativo (3)Decreto del Presidente della Repubblica (1)Testo unico (1)
ANNO
2025 (1)1999 (1)1998 (1)1973 (1)
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Codice di procedura civile - Art. 520 - Custodia dei mobili pignorati (Comma 1)

anno: 1940

tipologia: Codice

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1. Salvo quanto disposto dall' articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall'articolo 167, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. L'agente della riscossione non puessere nominato custode.
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1. Salvo quanto disposto dall' articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall'articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non può essere nominato custode.
Pubblica amministrazione Procedure Responsabilità civile Immobili e proprietà Obbligazioni e contratti Persona famiglia e minori Fallimento e altre procedure concorsuali Fisco Condominio e locazione Edilizia e urbanistica Diritto
Contratto Beni mobili Diritti reali di garanzia Cartella esattoriale Quietanza Sanzioni Procedure concorsuali Prezzo Spese giudiziali Acquirente Revocatoria fallimentare Spese Abitazione Interessi Espropriazione forzata Privilegi Versamento delle imposte Titolo esecutivo Danni Risarcimento Diritto di prelazione Concordato preventivo Liquidazione coatta amministrativa Vendita Fallimento Domicilio Pignoramento Ipoteca Amministrazione controllata Creditore Decadenza Interessi moratori Ufficiale giudiziario Opposizione all'esecuzione Espropriazione presso terzi Scrittura privata Atto pubblico Beni mobili registrati Consegna della cosa Trascrizione Espropriazione immobiliare Scrittura privata autenticata Giudice dell'esecuzione Intervento dei creditori Giudice delegato Assegnazione dei beni pignorati Cose mobili impignorabili Espropriazione mobiliare presso il debitore Custodia beni pignorati Distribuzione della somma ricavata Periodo d'imposta Iscrizione a ruolo Ruolo delle imposte Ammissione allo stato passivo Cauzione Imposta di registro Rendita catastale Strumenti urbanistici Sospensione dell'esecuzione Effetti del concordato Commissario liquidatore Opposizione di terzo nel processo esecutivo Pubblica amministrazione Riscossione coattiva Processo di esecuzione Affittuario Delega Data certa Istituto vendite giudiziarie
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1. Il titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , è sostituito dal seguente: "Titolo II RISCOSSIONE COATTIVA Capo I - Disposizioni generali Art. 45 (Riscossione coattiva). - 1. Il concessionario procede alla ...
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1. Nel primo comma dell'articolo 520 del codice di procedura civile le parole "della pretura" e "pretore" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "del tribunale" e "giudice dell'esecuzione".