1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: «Art. 3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all' articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123 , agli articoli 1 , 2 , 7 , 10 , 12 e 19 ...